Si informa che, con ordinanza n. 40 del 29/06/2023, a tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, a integrazione di quanto prescritto dall'articolo 44 del Regolamento di polizia urbana:
1) di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di
sostanze chimiche o di detergenti;
2) di riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
3) è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.

La sanzione pecuniaria per i trasgressori è tra 25,00 e 500 euro. Il provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.