ELETTORALE - CERTIFICATI ELETTORALI anagrafe

 

RESPONSABILE

Dirigente: Ing. Giorgia Nebbia
Responsabile: dott. Marco Cellino

TELEFONO
0185/478340 – 0185/478344

INDIRIZZO
piazza della Repubblica 44

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LISTE ELETTORALI - RILASCIO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

E' il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza.

Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza   detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici).

 

REQUISITI E DETTAGLI

 Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. E' inoltre necessario in occasione della    raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.  Per ottenerlo occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale.

 

INFORMAZIONI UTILI

Il titolare del certificato deve essere cittadino italiano residente in Sestri Levante maggiorenne e non essere incorso in cause che comportano la    perdita della capacità elettorale. Comportano perdita della capacità elettorale:
           
- l'applicazione, in forza di provvedimenti definitivi, delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

- l'applicazione, in forza di provvedimenti definitivi, di misure di sicurezza detentive o della libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

- la condanna a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;- l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita della capacità elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione della capacità elettorale.