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Che cos'é
E' il corrispettivo dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività  economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Il Comune di Sestri Levante, agli effetti dell'applicazione dell'I.C.P., appartiene alla IV (quarta) classe impositiva.

Chi deve pagare l'I.C.P. (soggetti passivi d'imposta)
E' obbligato al pagamento dell'imposta sulla pubblicità  in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso e in solido colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità .

Come si calcola l'imposta
L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui é circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta é calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità .
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta é calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
I festoni di bandierine e salimi, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa é maggiorata del 100%.

Tariffe
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità  sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta Comunale ed entrano in vigore il primo gennaio successivo.
Come consentito dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (art. 3, comma 6), per il periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre viene applicata una maggiorazione tariffaria del 50%, poiché il Comune é oggetto di rilevanti flussi turistici in relazione ad oggettivi indici di ricettività .

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità  e del diritto sulle pubbliche affissioni il territorio del Comune di Sestri Levante é suddiviso nelle seguenti categorie:
1. categoria speciale
Appartengono ad essa le vie:
Lungomare Descalzo, Via Milano, Via Torino, Via Vittorio Veneto, Via Martiri della Libertà , Via XX Settembre, Piazza Bo, Via Asilo Maria Teresa, V.le Rimembranza, Via P. Queirolo, Via Penisola di Ponente, Via Penisola di Levante, Vico Coro, Vico Pozzetto, Via dell'Educandato, Via Cittadella, Via Portobello, Piazza Matteotti, Via Byron, Via Andersen, Via XXV Aprile, Vico Cappellini, Piazza Marsala, Via Garibaldi, Vico Lombardo, Vico Marina di Ponente, Via Palestro, Vico Macelli, Piazza Cavour, Piazzetta Rizzi, Via Cappuccini, Vicolo Miramare, Vico Bottone, Via della Chiusa, C.so Colombo, Viale Dante (compresa Galleria Spagnoli), Via Stati Uniti, Via Unione Sovietica, Piazza Aldo Moro, Piazza Repubblica, Via Fascie, Piazza S. Antonio, Piazza Italia, Via Nazionale, Via Mazzini;
2. categoria normale: appartengono ad essa tutte le altre vie incluse nel restante territorio comunale.

Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del 100% della tariffa ordinaria. Dalla suddetta maggiorazione sono escluse le categorie sociali che beneficiano di riduzioni ed esenzioni dall'imposta infraspecificate, fatte salve le normative di legge.

Pubblicità  ordinaria

- Pubblicità  effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo: euro 16,112 al mq per anno solare se opaca; 32,224 se luminosa;
- Pubblicità  effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo di durata superiore a tre mesi: euro 1,611 al mq al mese se opaca; 3,222 se luminosa;
- Pubblicità  effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate: euro 16,112 al mq (considerando la superficie complessiva degli impianti) per anno solare; 32,224 se luminosa.
In assenza di autorizzazione la tariffa é applicata ad ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni previste, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Maggiorazioni:
- pubblicità  che abbiano una superficie compresa tra mq. 1,50 e mq. 5,50: euro 20,140 al mq se opache; euro 40,281 se luminose;
- pubblicità  che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50: euro 30,210 al mq se opache; euro 50,350 se luminose;
- pubblicità  che abbiano una superficie superiore a mq. 8,50: euro 40,281 al mq se opache; euro 60,421 se luminose.

Pubblicità  effettuata con veicoli

- Pubblicità  visiva per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato: euro 16,112 al mq (considerando la superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo).
Per la pubblicità  effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste per la pubblicità  ordinaria.
Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta é dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta é dovuta nella misura della metà  a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta é dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

- Pubblicità  effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà  dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto: per anno solare:
a) autoveicoli con portata sup. a Kg. 3000 euro 111,553
b) autoveicoli con portata inf. a Kg. 3000 euro 74,368
c) motoveicoli e altri euro 37,183
L'imposta é dovuta al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa é raddoppiata.

L'imposta non é dovuta per l'indicazione del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Pubblicità  effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- Pubblicità  effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità  del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare: euro 49,579 al mq per anno solare;
- Pubblicità  come sopra di durata non superiore a tre mesi: euro 4,957 al mq al mese o frazione di mese.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà  delle rispettive tariffe.
- Pubblicità  realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti: euro 3,873 al giorno;
- Pubblicità  come sopra di durata superiore a trenta giorni: tariffa intera per i primi trenta giorni; successivamente, tariffa giornaliera pari al 50% della tariffa intera.

Pubblicità  varia

- Pubblicità  effettuata con striscioni o altri similari che attraversano strade o piazze: euro 20,140 al mq per ogni esposizione di quindici giorni o frazione.
La concessione di esporre tale pubblicità  potrà  essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.
Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt 4,50 dal piano stradale.
- Pubblicità  effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: euro 92,961 per ogni giorno o frazione;
- Pubblicità  eseguita con palloni frenati e simili: euro 46,480 per ogni giorno o frazione;
- Pubblicità  effettuata attraverso la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante presone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: euro 3,873 per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione;
- Pubblicità  effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: euro 11,619 per ciascun punto di pubblicità  e per ciascun giorno o frazione.

La pubblicità  eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale.
La pubblicità  fonica é vietata in prossimità  di case di cura e di riposo e in prossimità  di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.
In ogni caso, l'intensità  della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà  superare la misura di 65 decibel.

Esenzioni
Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità  realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività  negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività  in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività  svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità , che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità  comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità , escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
e) la pubblicità  esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività  esercitata dall'impresa di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesso o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità  di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità  esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
g) la pubblicità  comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli Enti Pubblici Territoriali riguardante le attività  istituzionali o comunque discendenti da obblighi legislativi o regolamentari;
h) la insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua fini di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Riduzioni
La tariffa dell'imposta é ridotta alla metà :

a) per la pubblicità  effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
b) per la pubblicità  relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
c) per la pubblicità  relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Dichiarazione
A partire dall'anno di imposta 2002, la gestione del servizio di accertamento e di riscossione della I.C.P. é stato affidato alla "A.I.P.A. S.p.A.".
Il soggetto che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso o colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità  é tenuto, prima di iniziare la pubblicità , a presentare all'A.I.P.A apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità  e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità  che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità  effettuata.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità  ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità  effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui é stata accertata.
Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui é stato effettuato l'accertamento.
Per le denunce di variazione dovrà  precedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La pubblicità  annuale s'intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. In caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile.

Come e dove pagare la I.C.P.
Per la pubblicità  ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità  effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta é dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta é quello specificato nelle relative disposizioni.
Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento all'A.I.P.A. S.p.A.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
Per la pubblicità  relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità  annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'imposto supera euro 1549.

Sanzioni
· Omessa, tardiva o infedele dichiarazione: pagamento dell'imposta dovuta più sopratassa pari all'ammontare dell'imposta evasa;
· omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate: sopratassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento é stato omesso o ritardato.
Le sopratasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione é prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà  se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità  e per le relative sopratasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Note
Qualora la pubblicità  sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà  comunale o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità  non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione eventualmente dovuti.


Documenti allegati

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