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In che cosa consiste

Il Comune di Sestri Levante, in linea con molti altri Comuni italiani ed in esecuzione delle previsioni della Legge n. 130/2001, ha approvato un regolamento che prevede e disciplina la possibilità  di affidare ai familiari del defunto l'urna in cui sono conservate le sue ceneri, in alternativa alle ordinarie forme di sepoltura delle stesse (inumazione, tumulazione).

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare é la residenza di quest'ultimo, salvo diversa indicazione al momento della richiesta di autorizzazione.

Si può richiedere l'affidamento anche di ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà  espressa per iscritto dal defunto.


Chi può richiederlo

L'affidamento viene autorizzato:

- sulla base della volontà  espressa per iscritto in vita dal defunto (esibizione di testamento pubblico o di copia del verbale di pubblicazione di testamento olografo), oppure

- sulla base della volontà  espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, dal coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti  dello stesso grado, dalla totalità  di essi.

 

Come si accede

Se il decesso é avvenuto in Sestri Levante o le ceneri sono inumate/tumulate in Sestri Levante, il coniuge o i parenti più prossimi del defunto debbono presentare all'Ufficio Stato Civile  apposita domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'affidamento familiare delle ceneri, compilata sul modello disponibile presso l'Ufficio.

 

Tariffe
E' prevista la corresponsione di un diritto fisso pari a 50 euro, da versare entro 30 giorni dal decesso alla Tesoreria Comunale, presso la Banca CA.RI.GE " filiale di Sestri Levante, Corso Colombo 35R, esibendo la reversale di pagamento compilata dall'Ufficio di Stato Civile.

Leggi e regolamenti
- articoli 74,75,76 e 77 del codice civile;
- art. 411 codice penale;
- art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Legge n. 130 del 30 marzo 2001;
- Regolamento comunale in materia di cremazione approvato con delibera consiliare n. 77 del 29 settembre 2005.  


Tempi standard

5 giorni dal versamento del diritto

 

Validità 

permanente, salvo rinuncia.


Note
L'affidatario che intenda trasferire l'urna ceneri altrove rispetto al luogo di conservazione indicato nella richiesta di autorizzazione, e non nella eventuale sua nuova residenza, deve darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile entro 15 giorni.
Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, a persone diverse dall'affidatario, se non su autorizzazione comunale e, cessando le condizioni di affidamento, deve essere consegnata al Comune per la conservazione all'interno del cimitero.
L'inosservanza delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna e delle ceneri é passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500 secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 salvo che non integri la più grave fattispecie sanzionata penalmente dal quarto comma dell'art. 411 c.p. (introdotto dalla legge n. 130/2001).


Documenti allegati

  Istanza affidamento ceneri.pdf

 

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