| |
Che cosa fornisce La carta d'identità viene rilasciata al compimento del 15° anno d'età. L'art. 31 del D.L. n. 112/2008, recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubbllica e la perequazione tributaria", ha previsto che la carta di identità benefici di una validità temporale corrispondente a 10 anni. Tale durata trova aaplicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge in questione (26 giugno 2008). Il rinnovo può essere richiesto nei 180 giorni precedenti la scadenza.
A chi é rivolto La carta d'identità viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune ed ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Comune al momento della richiesta. La carta d'identità può essere rilasciata anche a cittadini non residenti nel Comune, specificando il motivo della richiesta. In questo caso i tempi possono essere più lunghi, perché occorre acquisire il nulla osta del Comune di residenza dell'interessato. Per i maggiorenni la carta d'identità può essere rilasciata (a richiesta dell'interessato) valida per l'espatrio. In tal caso, il cittadino deve dichiarare di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto. La carta di identità valida per l'espatrio può essere rilasciata anche agli infradiciottenni (minorenni di età compresa fra 15 anni compiuti e 18 anni non compiuti), ma in questo caso é necessario l'atto di assenso di coloro che esercitano la patria potestà (genitori o tutore); in mancanza dell'atto di assenso occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Il genitore separato legalmente, divorziato, celibe o nubile ha sempre l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio per i propri figli infradiciottenni, salvo che abbia l'assenso dell'altro coniuge o sia titolare esclusivo della potestà sul figlio (art. 3 comma "b" Legge n. 1185 del 21/11/1967) e salvo che la richiesta sia presentata da entrambi i genitori naturali conviventi. I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere la carta d'identità con valore esclusivamente di documento di riconoscimento, non valida per l'espatrio.
Come si accede Occorre rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.
Documenti da presentare 3 fotografie formato tessera recenti e uguali fra di loro, in bianco e nero o a colori, su sfondo chiaro, che riproducano il volto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi comunque visibili; documento di riconoscimento in corso di validità ; in mancanza, occorre la compresenza di due testimoni maggiorenni provvisti di documenti di riconoscimento in corso di validità e non parenti dell'interessato, che dichiarino, sotto la loro personale responsabilità , di conoscerlo. Per gli stranieri é necessario esibire il permesso di soggiorno e il passaporto. Nel caso di rinnovo é sufficiente presentare il documento scaduto.
Costi Il rilascio della carta d'identità é soggetto al pagamento dei diritti fissi pari ad euro 5,42. Si paga in contanti, direttamente allo sportello.
Leggi e regolamenti - art. 3 R.D. 18.6.1931 n. 773; - artt. 288 - 294 R.D. 6.3.1940 n. 635; - art. 11 D.P.R. 30.12.1965 n. 1656; - L. n. 1185/1967; - L. . 3/2003; - artt. 1 - 4 D.P.R. 6.8.1974 n. 649.; - L. 127/1997; - L. 191/1998; - Sentenza Corte Costituzionale 16-30 dicembre 1997 n. 464; - Circolare ministeriale n. 24380 n. 300/c/21229/21.62.5/IV del 13.4.1999; - D.L. n. 112/2008, art. 31.
Tempi standard: il rilascio é immediato, salvi i tempi per acquisire il nulla osta per i cittadini non residenti.
Validità : 5 anni dalla data del rilascio.
Note In caso di deterioramento oppure in caso di smarrimento o di furto può essere richiesto il rilascio di una nuova carta d'identità , presentando, oltre ai documenti previsti per il rinnovo, la denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Carabinieri). Il documento non é plastificabile. La carta d'identità non può essere rilasciata per semplice trasferimento di residenza o per cambiamenti dello stato civile intervenuti medio tempore. In base alle disposizioni della c.d. "legge sulla privacy", nella carta d'identità non deve essere più indicato lo stato civile, salvo espressa richiesta dell'interessato. In tal caso, per le persone non coniugate si utilizza la dizione "stato libero". |