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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Che cosa é
L'interessato dichiara di conoscere stati, fatti o qualità  personali che lo riguardano o relativi a terze persone, di cui é a diretta conoscenza, sotto la propria personale responsabilità .
Le dichiarazioni false espongono il dichiarante a responsabilità  penale e comportano la decadenza dai benefici economici ottenuti attraverso di esse.
La dichiarazione ha carattere ricognitivo, non può quindi contenere manifestazioni di volontà  (intendimento o impegno a fare/non fare qualcosa).
Non può essere utilizzata per le procure, anche se rivolte ad una Pubblica Amministrazione, mentre é ammessa per le deleghe.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità  CE, di marchi e di brevetti non sono sostituibili con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà .

Chi può utilizzarla
La dichiarazione può essere resa anche da non residenti, purché maggiorenni, e dagli stranieri cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea, alle stesse condizioni degli italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornati in Italia, possono rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
purché essa riguardi stati, fatti o qualità  personali attestabili da enti pubblici italiani.
Per i minori, la dichiarazione va sottoscritta dal genitore esercente la potestà  o dal tutore; per gli interdetti, dal tutore; per gli inabilitati e per i minori emancipati, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
La dichiarazione di chi non può firmare é raccolta dal dipendente incaricato previo accertamento dell'identità  del dichiarante.

Come fare
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  non deve essere autenticata.

Pertanto é sufficiente sottoscrivere l'istanza davanti al dipendente incaricato di riceverla oppure inviarla per posta, fax o tramite terza persona allegando una fotocopia del documento di identità  valido del dichiarante (carta di identità ; patente di guida, passaporto, libretto di porto d'armi, tessere di riconoscimento rilasciate da pubbliche amministrazioni a loro dipendenti, libretti di pensione, patente nautica, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici).
La dichiarazione deve essere autenticata soltanto se:
- deve essere presentata a soggetti privati che non consentono all'uso dell'autocertificazione;
- é finalizzata alla riscossione da parte di soggetti diversi dall'interessato di benefici economici (pensioni, contributi, etc).
In questi casi occorre rivolgersi all'Ufficio Anagrafe
e si applicano i seguenti

Costi
Nei casi in cui la dichiarazione sostitutiva deve essere autenticata, vanno corrisposti i diritti di segreteria per l'autentica di firma, che ammontano a 0,26 euro se la dichiarazione é in carta libera ed a 0,52 euro se in bollo, e inoltre le spese di rimborso stampati, pari a 0,26 euro.
Si paga in contanti, direttamente allo sportello.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  sono esenti dall'imposta di bollo.

Leggi e regolamenti
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- artt. 3-5, 37-38, 47-49 del D.P.R. n. 445/2000.

Validità 
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  ha valore finché non subiscono modificazioni gli stati, fatti e qualità  personali che ne sono oggetto, fatta eccezione per le dichiarazioni antimafia, che a norma del Decreto Legislativo n. 490/1994, hanno validità  di sei mesi.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

Che cosa sono
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati che vi consentono, é possibile, anziché produrre la corrispondente certificazione, autodichiarare, sotto la propria personale responsabilità :
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del/i figlio/i;
- decesso del coniuge, dei genitori, dei figli;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- qualità  di vivenza a carico;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione, qualità  di pensionato e categoria di pensione, qualità  di studente, qualità  di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- adempimento degli obblighi militari e contenuto del foglio matricolare;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti di esecuzione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non avere a procedimenti penali in corso;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato fallimentare.
Le dichiarazioni possono essere anche cumulative, riguardanti cioé più dati, e storiche, cioé riferite ai dati risultanti ad un momento anteriore a quello della dichiarazione.
Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la decadenza dai benefici acquisiti attraverso di esse.
L'autocertificazione non può essere utilizzata per atti da presentare all'autorità  giudiziaria nel corso di procedimenti giurisdizionali.

Chi può utilizzarle
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche da non residenti, purché maggiorenni, e dagli stranieri cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea, alle stesse condizioni degli italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornati in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
limitatamente agli stati, qualità  personali e fatti certifiabili da enti pubblici italiani.
Per i minori, la dichiarazione va sottoscritta dal genitore esercente la potestà  o dal tutore; per gli interdetti, dal tutore; per gli inabilitati e per i minori emancipati, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
La dichiarazione di chi non può firmare é raccolta dal dipendente incaricato previo accertamento dell'identità  del dichiarante.

Come fare
La sottoscrizione della dichiarazione non deve essere autenticata
, sia che l'interessato la trasmetta per posta o fax sia che la consegni personalmente.
Per informazioni o aiuto nella compilazione ci si può rivolgere all'Ufficio Anagrafe.

Costi
Nessuno.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  sono esenti dall'imposta di bollo.

Leggi e regolamenti
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- Artt. 3-5, 37 e 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Validità 
L'autocertificazione ha la stessa validità  dei certificati che sostituisce (generalmente sei mesi).

Documenti allegati

 Dich.sost. ad uso successione.doc
 Dich.sost. momentaneamente impedito.doc
 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni.doc
 Dichiarazione sostitutiva eredi.doc
 Dichiarazione sostitutiva generica.doc
 Dich.sost. persone impedite a firmare.doc
 


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