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Che cosa fornisce
La nascita di un bambino può essere registrata:
- presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dalla data del parto;
- oppure presso il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori risiedano in Comuni diversi, ci si può rivolgere indifferentemente al Comune di residenza del padre o della madre), entro 10 giorni dalla data del parto;
- o ancora presso il Comune in cui é situato il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 10 giorni dalla data del parto.
Nel caso, ormai infrequente, di parto in abitazione privata, la nascita va registrata esclusivamente presso il Comune in cui é avvenuta, entro 10 giorni dalla data del parto.
Se il termine utile per dichiarare la nascita cade in un giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

A chi é rivolto
All'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sestri Levante possono essere presentate denunce di nascita di bambini nati in Sestri Levante oppure nati in altro Comune, purché uno dei genitori sia residente in Sestri Levante.
Qualora la denuncia non sia resa entro 10 giorni dalla data del parto, occorre giustificare, anche verbalmente, il ritardo. L'atto di nascita viene registrato nella parte I serie B dei registri di nascita (anziché nella parte I serie A, come per le nascite dichiarate nel termine prescritto) e viene inviata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari.

Come si accede
Occorre rivolgersi all'Ufficio Stato Civile, portando con sé un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria.
Per i figli legittimi (nati da persone unite in matrimonio valido agli effetti civili), la denuncia di nascita deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o da altra persona che ha assistito al parto.
Per i figli naturali (nati da persone non unite fra loro da vincolo matrimoniale) occorre la presenza di entrambi i genitori.
Per i figli naturali non riconosciuti (nati da persone non unite fra loro da vincolo matrimoniale che non intendono riconoscerli come propri), la denuncia deve essere fatta dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.

Costi
Nessuno.

Leggi e regolamenti
- art. 30 D.P.R. n. 396 del 3.11.2000

Tempi standard
immediato

Validità 
permanente

Notizie utili
· Quando la denuncia di nascita viene fatta presso il centro di nascita, i genitori che siano residenti in Comuni diversi devono specificare a quale Comune intendano che sia trasmessa (di residenza del padre o della madre), per la trascrizione in quei registri di stato civile (nella parte II serie B). In assenza di indicazioni, la direzione sanitaria provvede ad inviarla al Comune di residenza della madre.
· Per quanto riguarda la scelta del NOME, é bene ricordare che (artt. 34 e 35 D.P.R. n. 396/2000):
- é vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi;
- i nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome;
- se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione di queste prescrizioni, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà  immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini dell'azione di rettificazione;
- il NOME imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre (ad esempio: Francesco oppure Francesco Matteo, oppure Francesco Matteo Giulio). In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe;
- é possibile attribuire ad un maschietto il nome Maria, purché il primo elemento del nome corrisponda inequivocabilmente al sesso del bambino (Francesco Maria, Gianmaria ecc.) (Circolare MIACEL n. 9/2001).
· Per quanto riguarda il COGNOME:
- il bambino nato in Italia da genitori entrambi stranieri e riconosciuto da entrambi, acquista la cittadinanza del padre, assumendone il cognome;
- il bambino nato in Italia da genitori che siano uno/a italiano/a e l'altra/o straniera/o, riconosciuto da entrambi, acquista la cittadinanza italiana e assume il cognome paterno.



 

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