STATO CIVILE - SCELTA INDICAZIONE PRENOME anagrafe

 

RESPONSABILE

Dirigente: Ing. Giorgia Nebbia
Responsabile: dott. Marco Cellino

TELEFONO
0185/478344 – 340

INDIRIZZO
piazza della Repubblica 44

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SCELTA INDICAZIONE DEL PRENOME


L'art. 36 del D.P.R. 396/2000 è la modalità amministrativa per risolvere problemi relativi al nome. Riguarda i prenomi plurimi o composti.
Il soggetto a cui è stato attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000) un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita, quale nome o più elementi onomastici egli vorrà che vengano riportati in tutti i certificati di Stato Civile e anagrafici.
La variazione al prenome non può riguardare l'introduzione di un nome diverso od ulteriore a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall'atto di nascita.
La procedura inizia con l'istanza della parte interessata o da chi esercita la potestà ed è ammissibile per una sola volta.

 

COS’è

L'articolo 36 può essere esercitato solo per l'ordine cronologico degli elementi quindi, l'istante, può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo . Se invece volesse solo invertire i nomi può invocare soltanto la normale procedura del cambiamento del nome con decreto prefettizio.
L'art. 36 stabilisce che la dichiarazione resa dalla parte interessata deve essere annotata sull'atto di nascita cui si riferisce e, successivamente, dovrà essere comunicata a cura dell'Ufficio di Stato Civile, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune ove la persona in questione, ha la residenza (ai sensi dell'art. 6 della legge 1228/1954).

Occorre rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile muniti di un documento di identità valido.
La sottoscrizione della dichiarazione non é soggetta ad autenticazione se presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

COSTI E TEMPI

Nessuno. Entro cinque giorni dalla ricezione dell’istanza.